La qualifica di beneficiario effettivo: una condizione autonoma rispetto alla repressione dell’abuso di diritto
Con la sentenza dell’8 novembre 2024 (CE, n. 471147), il Consiglio di Stato francese ha riaffermato l’importanza della qualità di beneficiario effettivo (BE) ai fini dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte (RAS) sui dividendi transfrontalieri. Il caso riguardava una società francese che ha distribuito dividendi alla sua controllante lussemburghese, la quale ha immediatamente riversato gli importi al suo unico socio. In questo articolo analizzo le implicazioni giuridiche e pratiche della decisione per i gruppi internazionali.
1. Il regime fiscale applicabile ai dividendi pagati a società madri non residenti
Gli articoli 119 bis e 119 ter del Code général des impôts (CGI)
- Articolo 119 bis: prevede una ritenuta alla fonte del 30% sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti, salvo che intervenga una disposizione convenzionale o nazionale che ne preveda l’esenzione o la riduzione.
- Articolo 119 ter: esonera dalla RAS se:
- il beneficiario è una società madre residente nell’UE o nello SEE (con assistenza amministrativa attiva);
- e dimostra di avere la qualità di beneficiario effettivo (BE) dei dividendi.
Questa norma recepisce la direttiva madre-figlia 90/435/CEE, volta ad evitare la doppia imposizione intra-gruppo e contrastare le pratiche elusive.
2. Il contenzioso: contestazione della qualità di beneficiario effettivo
Nel caso esaminato, una filiale francese ha versato un acconto dividendi di 3,6 milioni di euro alla sua controllante lussemburghese, che ha immediatamente riversato le somme al proprio socio unico e non svolgeva alcuna attività economica rilevante.
L’amministrazione fiscale francese ha negato l’esenzione, sostenendo che la società lussemburghese non possedeva la qualifica di BE.
La società contribuente ha risposto che tale contestazione equivaleva a un abuso di diritto mascherato.
3. La qualità di beneficiario effettivo come condizione autonoma
L’argomento della contribuente
Secondo la società, l’amministrazione avrebbe in sostanza applicato l’articolo L. 64 del Livre des procédures fiscales (LPF) – relativo alla repressione dell’abuso di diritto – senza rispettarne le garanzie procedurali (come la previa comunicazione e il ricorso al comitato consultivo).
La risposta del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato respingendo questa tesi, afferma che il controllo della qualità di BE non equivale a invocare l’abuso di diritto. L’amministrazione si è limitata ad applicare i criteri dell’articolo 119 ter senza disconoscere alcun atto giuridico.
Il controllo sulla qualità di BE è dunque una verifica sostanziale autonoma, che non richiede l’attivazione formale della procedura antiabuso.
4. Libertà di stabilimento e differenze di trattamento
La contribuente sosteneva inoltre che gli articoli 119 bis e 119 ter fossero in contrasto con la libertà di stabilimento (articoli 49 e 54 TFUE), poiché imponevano condizioni più rigide alle società madri non residenti rispetto a quelle applicabili ai gruppi francesi (articoli 145 e 216 CGI).
L’approccio del Consiglio di Stato
Richiamando le sentenze della Corte di giustizia UE del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark Aps (C-116/16 e C-117/16), il Consiglio di Stato conferma che la qualità di beneficiario effettivo è una condizione legittima insita nella logica della direttiva madre-figlia.
Le differenze di trattamento sono giustificate dal maggiore rischio di abuso nelle strutture transfrontaliere.
Inoltre, la società francese che versa i dividendi può richiedere il rimborso della RAS per conto della madre estera, evitando un onere sproporzionato.
5. Convenzioni fiscali bilaterali e interpretazione teleologica
La società richiamava le convenzioni fiscali Francia–Lussemburgo e Francia–Germania, che non menzionano esplicitamente la clausola del BE.
La posizione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato considera che, anche in assenza di clausole espresse, l’esenzione convenzionale può essere invocata solo dal beneficiario effettivo. L’interpretazione delle convenzioni deve essere funzionale agli obiettivi antielusione, in linea con i principi del Modello OCSE.
Questa lettura consente all’amministrazione di negare i benefici convenzionali in caso di strutture prive di sostanza economica, anche se le convenzioni non contengono la clausola standard OCSE.
Conclusioni
La sentenza dell’8 novembre 2024 fissa tre principi chiave in materia di fiscalità internazionale:
- La qualità di beneficiario effettivo è una condizione autonoma, controllabile senza dover attivare la procedura antiabuso.
- Le convenzioni fiscali vanno interpretate secondo i loro obiettivi, anche se redatte in forma restrittiva o datata.
- Non vi è violazione della libertà di stabilimento, poiché la condizione di BE si fonda su criteri oggettivi e proporzionati.
Il mio punto di vista
Per i gruppi internazionali, questa pronuncia conferma l’importanza di dimostrare la sostanza economica delle società holding, soprattutto quando si invocano esenzioni dalla ritenuta sui dividendi.
Raccomando di:
- Verificare la coerenza tra flussi finanziari e sostanza operativa;
- Documentare la qualifica di BE con elementi concreti (sede, personale, poteri decisionali, attività);
- Evitare strutture meramente interposte o prive di funzione economica.
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S.ASSOGNA (sandro.assogna@avocat.fr)