I vantaggi fiscali che la Francia riserva agli impatriati
Pur essendo uno Stato ad alta pressione fiscale, la Francia si distingue sulla scena internazionale per i suoi regimi fiscali e previdenziali attrattivi, concepiti per incentivare l’insediamento degli impatriati, ovvero persone che trasferiscono la propria residenza fiscale in Francia per viverci e lavorarci.
Nonostante si tratti di uno Stato ad alta pressione fiscale, la Francia si distingue sulla scena internazionale per i suoi regimi fiscali e previdenziali attrattivi, concepiti per incentivare l’arrivo di impatriati, ossia persone che trasferiscono la loro residenza fiscale in Francia per viverci e lavorarci.
Abbiamo già dedicato un articolo dettagliato al regime fiscale degli impatriati ("Il regime fiscale per gli impatriati in Francia : comprendre regole e vantaggi"), il quale consente, a determinate condizioni, di beneficiare di un’esenzione dall’imposta sul reddito per il bonus di impatrio, per la quota della retribuzione legata ai giorni di lavoro svolti all’estero, nonché di un’esenzione pari al 50% per alcuni redditi passivi e plusvalenze di fonte estera.
In questo articolo, mettiamo in luce altri meccanismi fiscali e previdenziali che favoriscono l’installazione in Francia:
(1) l’esenzione dall’imposta sulla fortuna immobiliare per i beni e diritti situati all’estero;
(2) l’esonero temporaneo dall’iscrizione all’assicurazione pensionistica obbligatoria;
(3) la deducibilità dei contributi versati a un regime di sicurezza sociale estero;
(4) l’esenzione dalla tassa sui salari.
1. Esenzione dall’imposta sulla fortuna immobiliare (IFI)
I nuovi residenti fiscali in Francia, siano essi cittadini stranieri o francesi di ritorno, beneficiano di un’esenzione dall’IFI per i beni e i diritti immobiliari situati all’estero. Questo vantaggio si applica a condizione che tali contribuenti non siano stati residenti fiscali in Francia nei cinque anni precedenti il loro insediamento.
Il regime si applica per ciascun anno durante il quale il contribuente mantiene il proprio domicilio fiscale in Francia, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il domicilio fiscale è stato stabilito in Francia. Trascorso tale termine, l’impatriato è soggetto all’IFI alle stesse condizioni degli altri residenti fiscali francesi.
Ambito di applicazione dell’IFI
L’imposta sulla fortuna immobiliare si applica ai contribuenti che detengono un patrimonio immobiliare netto imponibile superiore a 1,3 milioni di euro. La base imponibile include i beni e diritti immobiliari, al netto delle deduzioni come ad esempio i mutui contratti per l’acquisto degli stessi.
L’aliquota dell’IFI è progressiva e va dallo 0,5% all’1,5% per i patrimoni più elevati.
Esempio
Si consideri il caso di una persona fisica che trasferisce per la prima volta la propria residenza fiscale in Francia. Questa persona possiede un immobile situato in Germania del valore di 2 milioni di euro e acquista un appartamento a Parigi del valore di 1,5 milioni di euro. Per finanziare tale acquisto, contrae un mutuo di 1 milione di euro.
In questo caso:
- i beni immobili situati all’estero (l’immobile in Germania) sono esclusi dalla base imponibile per i primi cinque anni successivi all’insediamento in Francia;
- solo l’appartamento a Parigi rientra nella base imponibile, per un valore netto di 500.000 € (1,5 milioni € – 1 milione € di mutuo).
Poiché la base imponibile netta è inferiore alla soglia di 1,3 milioni €, questa persona non è tenuta al pagamento dell’IFI (per il periodo di validità dell’esenzione).
2. Esenzione temporanea dall’iscrizione all’assicurazione pensionistica obbligatoria
I lavoratori dipendenti chiamati dall’estero a svolgere un’attività in Francia possono beneficiare, a determinate condizioni, di un’esenzione dai contributi all’assicurazione pensionistica di base e complementare, per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta. L’esenzione riguarda sia la quota a carico del lavoratore sia quella a carico del datore di lavoro. Il periodo coperto da questa esenzione non dà luogo ad alcun diritto a prestazioni da parte di un regime pensionistico francese.
Ambito di applicazione
Secondo le istruzioni dell’amministrazione francese, i beneficiari dell’esenzione temporanea sono i lavoratori dipendenti e assimilati:
- «che provengono dall’estero per esercitare, a titolo temporaneo, un’attività professionale sul territorio francese;
- e che, in tale contesto, sono affiliati obbligatoriamente a un regime francese di sicurezza sociale […]».
La condizione relativa al carattere temporaneo dell’attività professionale non è prevista dalla legge (articolo L. 767-2 del Codice della sicurezza sociale). Di conseguenza, a nostro avviso, l’esenzione temporanea dovrebbe applicarsi anche ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in coerenza con il regime fiscale degli impatriati (articolo 155 B del CGI).
Condizioni
Per poter beneficiare dell’esenzione temporanea, il lavoratore:
- non deve essere stato affiliato, nei cinque anni civili precedenti l’inizio dell’attività in Francia, a un regime francese obbligatorio di assicurazione pensionistica (ad eccezione di attività accessorie, stagionali o studentesche);
- deve giustificare il versamento di un contributo minimo di 20.000 € all’anno a titolo di un’assicurazione pensionistica che dia effettivamente diritto alla pensione. Tale contributo può riferirsi:
(a) a un sistema pensionistico di uno Stato terzo; oppure
(b) a prodotti assicurativi, privati o pubblici, individuali o collettivi, sottoscritti in Francia o all’estero, dal lavoratore o dal datore di lavoro.
Il prodotto assicurativo privato deve:
- avere come scopo l’erogazione di una rendita o di un capitale al momento della cessazione definitiva dell’attività;
- non permettere il riscatto anticipato, se non nei casi eccezionali previsti dalla legge PACTE.
La richiesta di esenzione dall’affiliazione
La richiesta di esenzione deve essere presentata utilizzando il modulo previsto dal decreto del 27 giugno 2019:
- compilato dal rappresentante legale del datore di lavoro che accoglie il lavoratore in Francia, con timbro e firma dell’azienda;
- firmato anche dal lavoratore interessato.
La richiesta deve essere inviata all’URSSAF almeno 60 giorni prima dell’inizio delle funzioni del lavoratore. In caso di ritardo:
- il datore di lavoro e il lavoratore devono rispettare gli obblighi contributivi;
- il datore di lavoro può richiedere il rimborso dei contributi fino alla notifica dell’accordo di esenzione da parte dell’URSSAF.
L’esenzione può essere revocata prima della scadenza del periodo triennale in caso di cessazione dell’attività o di trasferimento del lavoratore presso un’altra impresa.
3. Deduzione dei contributi versati a un regime di sicurezza sociale estero
Alcuni impatriati possono rimanere affiliati al regime di sicurezza sociale del loro Stato d’origine, in virtù dei regolamenti europei sull’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, in particolare i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Tale possibilità è altresì prevista nell’ambito dell’Accordo di commercio e cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito, firmato il 30 dicembre 2020.
In questo contesto, gli impatriati interessati non sono soggetti al versamento dei contributi previdenziali in Francia. Di conseguenza, non rientrano nel regime descritto al paragrafo 2.
Tuttavia, tali soggetti beneficiano di un vantaggio fiscale significativo: possono dedurre dal proprio reddito imponibile i contributi versati a regimi legali di sicurezza sociale, a regimi pensionistici complementari o a regimi di previdenza integrativa (obbligatori o facoltativi) durante il loro distacco in Francia.
Questa deduzione è prevista dagli articoli 83, 1°-0 bis e 2°-0 ter del Codice generale delle imposte (CGI) e consente di ridurre la base imponibile dell’imposta sul reddito, alleggerendo così in modo sostanziale il carico fiscale.
Il distacco costituisce inoltre una soluzione riconosciuta dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse dalla Francia con numerosi Stati e territori al di fuori dell’Unione europea: Algeria, Andorra, Argentina, Benin, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Camerun, Canada, Capo Verde, Cile, Congo, Corea, Costa d’Avorio, Stati Uniti, Gabon, Guernsey, India, Israele, Giappone, Jersey, Kosovo, Macedonia del Nord, Madagascar, Mali, Marocco, Mauritania, Mayotte, Monaco, Montenegro, Niger, Nuova Caledonia, Filippine, Polinesia francese, Québec, San Marino, Saint-Pierre-et-Miquelon, Senegal, Serbia, Togo, Tunisia, Turchia e Uruguay.
La Francia è inoltre legata all’Isola di Man nel quadro della convenzione franco-britannica del 1956.
Un’analisi approfondita dell’oggetto di ciascuna convenzione è essenziale per identificare le eventuali branche della protezione sociale non coperte dall’accordo. Tali lacune possono comportare contributi dovuti in Francia, anche in caso di distacco.
4. Esenzione dalla tassa sui salari
Esenzione dalla tassa sui salari per il bonus di impatrio: un ulteriore incentivo per attrarre i talenti internazionali
In un contesto di forte competizione a livello globale per attrarre talenti, il regime degli impatriati offre ai datori di lavoro francesi un rilevante strumento fiscale. Tra i suoi vantaggi, l’esenzione parziale dalla tassa sui salari applicabile ai bonus di impatrio rappresenta un’opportunità concreta per ottimizzare i costi di reclutamento, contribuendo al contempo a rendere la Francia più attrattiva per i profili altamente qualificati.
L’articolo 231 bis Q del Code général des impôts (CGI) stabilisce che gli elementi della retribuzione menzionati al 1 del I dell’articolo 155 B del CGI, direttamente legati alla situazione di impatrio o, in alternativa, forfettizzati al 30 % della retribuzione, sono esenti dalla tassa sui salari.
Tale esenzione si applica esclusivamente ai lavoratori impatriati che abbiano assunto le loro funzioni in Francia a partire dal 6 luglio 2016, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di residenza fiscale e di durata previste dal medesimo articolo.
Per i lavoratori che optano per la quota forfettaria del 30 %, il datore di lavoro beneficia così di una riduzione sostanziale della base imponibile per il calcolo della tassa sui salari.
5. Attrazione dei talenti internazionali
In sintesi, i regimi fiscali e previdenziali di favore per gli impatriati, sebbene tecnici, rappresentano strumenti strategici particolarmente efficaci per attrarre e fidelizzare i talenti internazionali.
Per approfondire la conoscenza dei regimi di impatrio e valutarne l’attuazione nella vostra azienda, potete contattare Taxlhab al seguente indirizzo: contact@taxlhab.com.